(massima n. 1)
La pendenza del ricorso per revocazione non costituisce motivo di improcedibilitą del ricorso per cassazione, né, ove gią iniziato, sospende il relativo giudizio, salvo che la sospensione venga disposta, su istanza del ricorrente, dal giudice "a quo", ai sensi dell'art. 398, quarto comma, c.p.c..