(massima n. 1)
In tema di espropriazione immobiliare, la contestazione afferente all'inesistenza del credito astrattamente vantato dall'interveniente non č riconducibile nell'ambito delle doglianze formali inerenti al titolo giustificativo del credito e, pertanto, non configura un motivo di opposizione agli atti esecutivi, con la conseguenza che non č soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 617 c.p.c..