(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi sono legittimati a contraddirvi tutti i soggetti entrati nel processo esecutivo che abbiano interesse a che l'atto impugnato non sia annullato e, quindi, anche i creditori intervenuti, seppure non siano muniti di titolo esecutivo. Ne consegue che, ove non venga eseguita, né prima né dopo la scadenza del termine perentorio assegnato, l'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice nei confronti di un creditore intervenuto non munito di titolo esecutivo, non si produce la sanatoria della nullità dell'atto introduttivo del giudizio ed il giudice è tenuto a dichiarare d'ufficio la mancanza di tale sanatoria, non potendo, in assenza delle parti necessarie, giudicare del merito della domanda.