(massima n. 1)
L'erronea formulazione delle conclusioni del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, ove si deduca il difetto di giurisdizione ordinaria e si concluda, invece, per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, costituisce evidente errore materiale, ininfluente anche sotto il profilo che le conclusioni non fanno parte degli elementi che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilitą.