(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilitā che ex art. 2048 c.c. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non č sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma č necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. (Nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta l'attribuzione di responsabilitā ad un insegnante di educazione musicale, e, quindi, all'amministrazione scolastica in relazione ai danni patiti da un allievo che, mentre teneva tra le labbra un flauto, era stato colpito da altro allievo con una gomitata, riportando la rottura dei denti incisivi).