(massima n. 1)
L'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in un errore meramente percettivo che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività; ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico. (Nella specie, un Istituto di assistenza, che aveva agito per sentir dichiarare l'avvenuto perfezionamento di talune cessioni all'INPS – creditore verso l'Istituto medesimo di somme a titolo di omissione contributiva – di crediti vantati verso USL e Regioni, si era lamentato, con ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., che il giudice di appello, respingendo la predetta domanda, non avesse tra l'altro, tenuto conto di documenti che dimostravano il riconoscimento del debito da parte delle USL; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza dell'errore revocatorio in quanto la cessione di crediti si doveva ritenere mai perfezionatasi in assenza della presupposta e necessaria comunicazione prevista da normativa speciale applicabile alla fattispecie, così da rendere superfluo l'esame dei documenti asseritamene comprovanti il riconoscimento di debito).