(massima n. 1)
L'impossibilità di produrre in giudizio un documento decisivo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, che, a norma dell'art. 395, primo comma, n. 3 c.p.c., giustifica la domanda di revocazione della sentenza passata in giudicato, può essere ravvisata solo quando chi promuove la revocazione abbia dimostrato di aver fatto tutto il possibile per acquisire tempestivamente il documento e di non esserci riuscito per causa a lui non imputabile o per fatto dell'avversario. In questa seconda ipotesi, è necessario fornire la prova della specifica iniziativa probatoria della parte nel giudizio di merito e di un comportamento ostativo della controparte, non essendo sufficiente allegarne la mancata collaborazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di revocazione di una precedente sentenza, con cui era stata dichiarata la prescrizione del diritto del ricorrente al rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese, essendo stata prodotta una copia dell'istanza di rimborso richiesta in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza impugnata, e non essendo stato provato che il ricorrente si fosse tempestivamente attivato per acquisirla).