(massima n. 1)
Anche l'atto di citazione, ove contenga la manifestazione della volontą di avvalersi della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione mancante, data la natura della citazione di atto unilaterale recettizio idoneo a determinare effetti sostanziali per l'attore che con il rilascio della procura in calce o a margine della stessa, ne fa proprio il contenuto e in pari tempo soddisfa il requisito della sottoscrizione.