(massima n. 1)
Qualora, in sede di giudizio di legittimitą, vengano denunciati vizi della sentenza impugnata per mancata considerazione della portata di clausole di contratto collettivo, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed a pena di inammissibilitą dello stesso - di riprodurre le clausole del contratto collettivo solo ove le parti controvertano sul testo letterale delle clausole medesime, laddove, ove la controversia riguardi unicamente le conseguenze di diritto che da esse derivano e che il giudice di merito ne ha tratto, la loro riproduzione non č necessaria sempreché le censure delle parti sulle conseguenze delle clausole siano per altro verso autosufficienti.