(massima n. 1)
In tema di responsabilitą civile, qualora l'evento dannoso si ricolleghi a pił azioni o omissioni, il problema del concorso delle cause trova soluzione nell'art. 41 cod. pen. norma di carattere generale, applicabile nei giudizi civili di responsabilitą in virtł del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalitą fra dette cause e l'evento, essendo quest'ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti la esclusiva efficienza causale di una di esse, mentre resta riservata al giudice del merito la determinazione del grado delle colpe concorrenti, in base ad una valutazione complessiva dei fatti e dell'efficienza causale del comportamento colposo di ciascuno dei corresponsabili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilitą in egual misura del datore di lavoro e dell'ente previdenziale nei confronti del lavoratore che, avendo avuto dai detti soggetti l'erronea assicurazione della maturazione del diritto al pensionamento, aveva chiesto il collocamento a riposto in difetto dei requisiti contributivi utili per la maturazione della pensione).