(massima n. 1)
In tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, ai sensi del D.L.vo n. 46 del 1999, la contestazione dell'assoluta indeterminatezza della cartella di pagamento integra un'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 29, secondo comma, del D.L.vo n. 46 cit., che per la relativa regolamentazione rinvia alle forme ordinarie, con la conseguenza che prima dell'inizio dell'esecuzione l'opposizione va proposta nei termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, non potendo trovare applicazione il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 24, comma quinto, del medesimo D.L.vo, riferibile all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione, neppure ove si assuma che la cartella non contiene alcun riferimento al credito, non essendo possibile in tal caso proporre con un unico atto l'opposizione di merito e quella per vizi di forma della cartella, giacché la prima è materialmente preclusa dalla mancanza dei dati necessari ad approntare qualsiasi difesa.