(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso avverso le ordinanze di vendita ed aggiudicazione, la presenza dell'aggiudicatario, in quanto litisconsorte necessario "ex" art. 102, primo comma, cod. proc. civ., č di regola indispensabile ai fini della integritā del contraddittorio; č tuttavia inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione della parte soccombente (nella specie, i debitori esecutati opponenti) avverso la sentenza resa nel giudizio in cui non sia stato dato, ad opera del giudice, l'ordine di integrazione verso gli aggiudicatari pretermessi, se dalla conseguente partecipazione la parte ricorrente non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che la predetta partecipazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa parte soccombente.