(massima n. 1)
In tema di arbitrato, soltanto nelle ipotesi di inesistenza del lodo arbitrale (per inesistenza del compromesso o della clausola compromissoria o per essere la materia affidata alla decisione degli arbitri estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso), alla corte d'appello č precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la "potestas decidendi", e configurandosi quindi l'eventuale pronuncia arbitrale come una vera e propria usurpazione di potere. Al contrario, le eventuali difformitā dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare solo la nullitā del lodo, con la conseguenza che la corte d'appello č tenuta sempre a pronunciare nel merito, senza possibilitā di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura.