(massima n. 1)
Nel giudizio di cassazione, l'art. 366, ultimo comma, c.p.c., ammette che possano farsi a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 c.p.c., con la conseguenza che č inammissibile la memoria fatta pervenire dal ricorrente a mezzo fax inviato alla cancelleria, sia pure spedito da quello di pertinenza del difensore indicato nel ricorso, senza che possa valere a rendere la memoria ammissibile il successivo deposito dell'originale, qualora questo avvenga oltre il termine fissato dall'art. 378 c.p.c.