(massima n. 1)
È inammissibile per inosservanza del requisito di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 366 c.p.c. il ricorso per cassazione che pretenda di assolvere a tale requisito mediante l'assemblaggio in sequenza cronologica degli atti della causa, riprodotti in copia fotostatica, senza che ad essa faccia seguire una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale, né in via autonoma prima dell'articolazione dei motivi né nell'ambito della loro illustrazione.