(massima n. 1)
Ai sensi dell'art.366 c.p.c., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione delle parti contro cui esso è diretto; ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazioni siano premesse all'esposizione dei motivi di impugnazione o che siano altrove esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art.164 c.p.c., che esse risultino in modo chiaro e inequivoco (e non, dunque, ingannevole), anche se implicitamente, dal contesto del ricorso, nonché dal riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio, da cui sia agevole identificare con certezza la parte intimata. Ne consegue che il vizio consistente nell'omessa indicazione nel ricorso della parte nei cui confronti é proposto non è sanato dalla relazione di notificazione, che é la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario descrittiva dell'operazione di conoscenza avente ad oggetto il documento incorporante il ricorso da notificare, ed é, quindi, atto da quest'ultimo soggettivamente ed oggettivamente distinto. (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale da cui non risultava la proposizione dello stesso nei confronti dei terzi chiamati né dall'intestazione dell'atto, apparentemente proposto nei confronti del ricorrente originario attore, né da una distinta prospettazione dei motivi con riferimento ai soggetti passivi dell'impugnazione, ma solo, e neppure chiaramente, dal contesto del motivo).