(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, gli elementi dedotti con il ricorso, che non siano rilevabili d'ufficio, assumono rilievo in quanto siano stati ritualmente acquisiti nel dibattito processuale nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione e nella loro processuale rilevanza, quale potenzialità probatoria che consenta di giungere ad una diversa soluzione, ed in sede di legittimità siano rievocati in modo autosufficiente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che assumeva a fondamento della censura il fatto della mancata prestazione ai fini del riconoscimento dell'insussistenza del diritto alla retribuzione, senza che tale fatto, però, fosse stato indicato nelle conclusioni formulate nel giudizio di appello ovvero fosse stato esaminato dal giudice del gravame, mancando altresì, nel motivo di ricorso, l'indicazione di elementi a sostegno di una pregressa deduzione nei giudizi di merito).