(massima n. 1)
Ai fini dell'applicazione dell'art. 395, n. 5, c.p.c., perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente tra le parti autoritą di cosa giudicata, e, quindi, essere oggetto di revocazione, occorre che tra i due giudizi vi sia identitą di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende sussista una ontologica e strutturale concordanza degli estremi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio, rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, restando poi la contrarietą con la sentenza avente autoritą di cosa giudicata ipotizzabile solo in relazione all'oggetto degli accertamenti in essa racchiusi, e risultando l'apprezzamento del giudice della revocazione al riguardo sottratto al sindacato di legittimitą se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la possibile esistenza di un contrasto di giudicati - attesa la non identitą dei giudizi - tra l'"actio negatoria servitutis" promossa in relazione ad una striscia di terreno e l'azione di accertamento della proprietą esclusiva della medesima striscia introdotta in altra sede dal convenuto nel primo giudizio).