(massima n. 1)
In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso č resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validitā della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato. (Nella specie, relativa all'impugnazione di un decreto di trasferimento di beni immobili emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di ordinanza di aggiudicazione, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva fatto decorrere il termine per proporre opposizione dal momento in cui il delegato del debitore aveva preso visione degli atti del procedimento esecutivo).