(massima n. 1)
L'art. 1751, quarto comma, c.c., secondo cui la concessione all'agente dell'indennità di cessazione del rapporto non lo priva comunque del «diritto all'eventuale risarcimento dei danni » si riferisce a danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale (come, ad esempio, l'illecito connesso alla violazione dei doveri informativi, al mancato pagamento di provvigioni maturate, a fatti di denigrazione professionale, alla ingiuriosità del recesso del preponente, alla induzione dell'agente ad oneri e spese di esecuzione del contratto prima della sua inopinata risoluzione, ecc. ), giacché detta disposizione configura una ipotesi di risarcimento distinto rispetto a quello da fatto lecito (cessazione del rapporto ) contemplato dal primo comma dello stesso art. 1751 c.c., con il quale può pertanto cumularsi, sempre che nella condotta del preponente sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi di detto illecito. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto all'agente il risarcimento dei danni da interruzione dell'attività professionale ed alla vita di relazione in ragione della sola illegittimità del recesso dal rapporto di agenzia da parte del preponente e non già in forza di un ulteriore e diverso fatto illecito da ascriversi alla condotta del preponente medesimo ).