(massima n. 1)
In tema di deferimento, secondo la previsione dello statuto di una cooperativa, delle controversie tra società e soci ad un collegio di probiviri in qualità di arbitri, va assicurato il requisito di ordine pubblico – non venuto meno a seguito della riforma dell'art. 809 c.p.c. ad opera della legge n. 25 del 1994 e che prescinde dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato – della imparzialità della decisione, derivandone la necessità che la nomina dei probiviri provenga anche dal socio in lite, a pena di nullità della contraria clausola compromissoria, che può essere fatta valere nel giudizio di opposizione intentato dal socio contro l'esclusione; in particolare, per poter considerare valida la delibera dell'assemblea che nomina i probiviri, non è sufficiente dimostrare che il socio in lite vi abbia concorso con il proprio voto favorevole né che la delibera sia stata assunta con il voto unanime dei presenti nell'assemblea, ma, semmai, che lo statuto prevedesse sin dall'origine ed in termini generali che i probiviri fossero designati soltanto con il concorso di tutti i soci (non solo dei presenti e votanti in assemblea), solo così potendosi realizzare la garanzia di imparzialità di costoro che sono chiamati a risolvere una lite tra la medesima società ed il socio.