(massima n. 1)
In tema di espropriazione forzata, poiché la parte istante si deve avvalere di difensore per dare inizio al processo (artt. 555 e 125 c.p.c. e 170 disp. att. c.p.c.) e per proseguirlo una volta che lo abbia iniziato con il pignoramento (art. 82, comma secondo, prima parte, c.p.c.), la perdurante mancanza di un difensore munito di procura, come può essere rilevata e dichiarata di ufficio dal giudice dell'esecuzione, lo può essere su istanza del debitore, e dare luogo a provvedimento che dichiara l'improcedibilità del processo. In tal caso, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo, né è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata, sicché il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara improcedibile il processo esecutivo non ha natura di sentenza resa su opposizione, ma ha natura di atto del processo esecutivo, contro il quale il creditore procedente deve proporre opposizione agli atti esecutivi.