(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, l'erronea indicazione della data dell'udienza di discussione nel decreto di fissazione emanato dal giudice ai sensi dell'art. 415 cod. proc. civ., dovuta ad anticipazione di detta data rispetto a quella di redazione del decreto e, quindi, di notifica dello stesso (nella specie, la data d'udienza era stata fissata per il 2 febbraio 2004 ed il decreto di fissazione portava la data dell'11 ottobre 2004), non integra un'ipotesi di nullità del ricorso tutte le volte in cui l'errore sia immediatamente riconoscibile e il convenuto possa superarlo intuitivamente in base al tenore dell'atto, tenendo presenti i termini a comparire, ovvero, tutte le volte in cui il convenuto stesso possa facilmente attivarsi, secondo il dovere di lealtà processuale (art. 88 cod. proc. civ), per conoscere la data esatta di comparizione. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di merito che, nell'affermare apoditticamente la facile riconoscibilità dell'errore di fissazione dell'udienza, era però del tutto carente di motivazione in ordine al profilo della riparabilità dell'errore da parte dell'interessato, tenuto conto anche della peculiarità del rito del lavoro, in cui l'udienza è fissata direttamente dal giudice assegnatario del processo).