(massima n. 1)
Qualora il P.G. presso la Corte dei conti richieda alle Sezioni Riunite della stessa Corte la soluzione di una questione di massima, il giudice della causa in relazione alla quale la questione è sollevata non può rifiutare la trasmissione del fascicolo processuale alle Sezioni Riunite che gliene abbiano fatto richiesta e non può decidere senza attendere la pronuncia di detto organo. (Principio di diritto enunciato d'ufficio dalle Sezioni Unite nell'interesse della legge, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, c.p.c., in presenza di ricorso per motivi di giurisdizione, dichiarato inammissibile in quanto involgente l'inosservanza delle norme processuali regolatrici del rapporto tra il procedimento innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la soluzione di una questione di massima e quello davanti alla sezione giurisdizionale di appello della medesima Corte, nel cui ambito la questione era stata sollevata ).