(massima n. 1)
In tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.L.vo n. 40 del 2006, il novellato art. 366, sesto comma c.p.c., oltre a richiedere la «specifica » indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell'art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., anche che esso sia prodotto in sede di legittimitą. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo del ricorso che si limitava a fare riferimento all'esistenza di due concessioni, senza indicare in alcun modo dove e quando fossero stati prodotti i relativi documenti e senza neppure enunciare la loro produzione in sede di legittimitą ).