(massima n. 1)
In materia di concessioni di pubblici servizi (nella specie, del servizio di distribuzione del gas metano ) e in riferimento alla compromettibilità in arbitri delle relative controversie, concernenti concessioni anteriori alla legge n. 205 del 2000, è esclusa la possibilità di ricorrere all'arbitrato, con conseguente nullità della clausola compromissoria, sussistendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi art. 5 della legge n. 1034 del 1971. Né può avere rilievo il sopravvenuto art. 6, comma 2, della legge n. 205 del 2000 (che ha introdotto anche per le materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la facoltà di avvalersi di un arbitrato rituale di diritto per la soluzione delle controversie concernenti diritti soggettivi ), il quale non pone una norma sulla giurisdizione, ma risolve un problema di merito, giacché, estendendo la possibilità di deferire ad arbitri le controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, investe la validità ed efficacia del compromesso e della clausola compromissoria, i quali, in base all'art. 806 c.p.c., non potevano essere stipulati ; né alla suddetta norma sopravvenuta, in mancanza della espressa previsione della sua efficacia retroattiva, può essere attribuita efficacia sanante della originaria invalidità del compromesso o della clausola compromissoria stipulati durante la vigenza della legge n. 1034 del 1971 ed anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 205 del 2000.