(massima n. 1)
In ipotesi di divisione fatta dal testatore ai sensi dell'art. 734 c.c., lo stabilire se il testatore abbia inteso chiamare i coeredi in quote uguali o diverse č questione da risolvere attraverso la ricerca della volontā effettiva del de cuius, e non giā sulla base del valore delle porzioni in concreto formate ed assegnate a ciascuno dei coeredi, ben potendo il diverso valore di talune di dette porzioni, rispetto alle altre, dipendere, non dalla volontā del testatore di chiamare il destinatario di tale porzione in quota di entitā diversa da quella degli altri coeredi, ma dal personale criterio di valutazione adottato dal testatore stesso.