(massima n. 1)
Il decreto con cui il giudice dell'esecuzione, in calce al ricorso proposto per l'opposizione agli atti esecutivi, dichiari improcedibile l'opposizione, ancor prima che venga instaurato il contraddittorio e che la causa sia debitamente istruita, è radicalmente nullo, non essendo riconducibile alla tipologia del giudizio di opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. che, nel sistema delineato dal codice di rito, deve svolgersi con un procedimento contenzioso e concludersi con un provvedimento che deve presentare i caratteri della sentenza, non solo sotto il profilo formale (art. 132 c.p.c. ), ma anche sotto quello strutturale, perché emessa a conclusione di un procedimento introdotto e svoltosi con le forme del processo contenzioso ordinario. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva, con provvedimento in calce al ricorso, dichiarato illegittimamente inammissibile l'opposizione, perché proposta dopo l'emissione del decreto di trasferimento all'aggiudicatario ).