(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza del requisito della «esposizione sommaria dei fatti di causa » prescritto, a pena di inammissibilità, per il ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., è necessario, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perché il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate (nella specie, relativa all'esatta identificazione del soggetto verso cui le domande di pagamento di differenze retributive erano state rivolte tra l'En.A.I.P. (Ente Acli Istruzione Professionale ) e l'E.N.A.I.P. (Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale ), quest'ultima non espressamente considerata nelle conclusioni come destinataria della domanda, la S.C. ha rilevato che il ricorrente aveva omesso di indicare, specificando le esatte espressioni utilizzate nel ricorso, se le circostanze di fatto rilevanti e, in ispecie, da un lato, l'avvenuta conclusione del contratto con il secondo, che aveva pure sottoscritto un verbale di conciliazione, e, dall'altra, l'asserito subentro nel rapporto da parte del primo fossero state effettivamente allegate nel ricorso introduttivo di primo grado, così impedendo alla Corte di verificare l'idoneità del comportamento difensivo ad esprimere la reale volontà di estendere la domanda ad entrambi i destinatari ).