(massima n. 1)
Non sono deducibili nel giudizio di revocazione ex art. 395 n 3 c.p.c. le circostanze che, pur se emergenti da un documento che si assume non prodotto in giudizio per causa di forza maggiore, si sarebbero potute dedurre o eccepire in sede ordinaria ed altrimenti dimostrare in quella sede, concretandosi il concetto di forza maggiore di cui alla norma citata in una ignoranza assoluta dell'esistenza o del contenuto del documento non attribuibile a colpa dell'interessato. (Fattispecie relativa a un documento tardivamente rinvenuto, la cui esistenza e il cui contenuto erano pacificamente noti al ricorrente, avendolo lo stesso sottoscritto e concorso alla sua redazione, e ben sapendo la predetta parte che il documento in parola era in possesso del fratello e del suo commercialista ).