(massima n. 1)
In tema di compravendita immobiliare, ai fini della sussistenza del requisito della determinatezza o della determinabilitą dell'oggetto dei contratto, nell'atto devono essere indicati gli elementi necessari per la identificazione del bene venduto, i quali devono essere certi ed oggettivi, e cioč idonei per la individuazione dell'oggetto. Detta ipotesi, pertanto, non ricorre nella vendita di un bene costituito da un lotto di terreno da staccarsi da uno pił grande di cui non siano specificati i confini e venga indicata solo per approssimazione anche l'estensione, essendo tali elementi privi di certezza in ordine alla oggettiva consistenza del bene.