(massima n. 1)
In tema di forma del ricorso per opposizione agli atti esecutivi, in ordine alla quale l'art. 617 c.p.c. prescrive che l'atto contenga i requisiti indicati nell'art. 125 c.p.c. (e, quindi, che esso sia sottoscritto dalla parte, se costituita in giudizio personalmente, oppure dal difensore), soltanto il totale difetto di sottoscrizione comporta l'inesistenza dell'atto. Quando invece l'elemento formale, al quale l'ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore, sia desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso, non ricorre alcuna invaliditā. (Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva escluso la nullitā del ricorso, in quanto il difensore, pur non avendo sottoscritto l'atto, aveva compiuto atti quali il deposito della nota di iscrizione a ruolo, la richiesta di copie del ricorso con il provvedimento di sospensione, la richiesta di notificazione del ricorso, la partecipazione alle udienze davanti al giudice dell'esecuzione in presenza dell'opponente).