(massima n. 1)
In tema di responsabilitą dei soggetti obbligati alla sorveglianza di minori, nel caso di danno cagionato dall'alunno a se stesso, sia che si invochi la presunzione di responsabilitą posta dal secondo comma dell'art. 2048 c.c., sia che si configuri la responsabilitą come di natura contrattuale, la ripartizione dell'onere della prova non muta, poiché il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. impone che, mentre l'attore deve provare che il danno si č verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso č stato determinato da causa non imputabile all'obbligato.