(massima n. 1)
Il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, coniugato a quello dell'immediatezza della tutela giurisdizionale, orienta l'interpretazione dell'art. 420 bis c.p.c. nel senso che tale disposizione trova applicazione solo nel giudizio di primo grado e non anche in quello d'appello, in sintonia con le scelte del legislatore delegato (D.L.vo n. 40 del 2006), che, più in generale, ha limitato la possibilità di ricorso immediato per cassazione avverso sentenze non definitive rese in grado d'appello, lasciando invece inalterata la disciplina dell'impugnazione immediata delle sentenze non definitive rese in primo grado. Conseguentemente, la sentenza resa, come nella specie, in grado di appello, e non riconducibile nel paradigma dell'art. 420 bis c.p.c., non è inficiata da nullità venendo in rilievo l'inapplicabilità del particolare regime dell'impugnazione della sentenza mediante ricorso immediato per cassazione quale canone speciale rispetto alle regole generali che presiedono alla disciplina del ricorso per cassazione e, trattandosi di sentenza che non definisce, neppure parzialmente, il giudizio, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ex artt. 360, terzo comma, e 361, primo comma, c.p.c. Né appare frustrato l'affidamento che le parti possono aver riposto nella decisione della Corte territoriale emessa nel contesto processuale dell'art. 420 bis c.p.c., atteso che l'interesse ad un giudizio di impugnazione sulla sentenza resa dal giudice di appello è salvaguardato dall'applicabilità del secondo periodo del terzo comma dell'art. 360 c.p.c., come novellato dall'art. 2 del D.L.vo n. 40 del 2006 che prevede che avverso le sentenze che non definiscono il giudizio e non sono impugnabili con ricorso immediato per cassazione, può essere successivamente proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.