(massima n. 1)
Nelle controversie di lavoro, la spedizione dell'atto introduttivo del giudizio a mezzo del servizio postale, pur se pervenuto nella cancelleria del giudice del lavoro nei termini di legge, integra una modalitā non prevista in via generale (salva l'espressa eccezione rappresentata dall'art. 134 disp. att. c.p.c. per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso) ed č carente del requisito formale indispensabile (il deposito in cancelleria ex art. 415 c.p.c.) per il raggiungimento dello scopo, cui č destinato dalla legge, conseguendone la nullitā della prescelta modalitā di proposizione del ricorso, nella specie in opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c. e la rilevabilitā d'ufficio e l'insanabilitā del relativo vizio, ancorché il cancelliere abbia erroneamente proceduto all'iscrizione a ruolo della causa relativa. (v. Corte Cost. n. 34 del 2007).