(massima n. 1)
È inammissibile il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l'esame della narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.