(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 1346 c.c. — che prescrive che l'oggetto del contratto deve essere «determinato o determinabile» — non va intesa in senso assoluto dovendosi ritenere sufficientemente identificato l'oggetto del contratto quando sia indicato nei suoi elementi essenziali, mentre non è richiesta una precisa indicazione di tutti i particolari. Il concetto di determinatezza dell'oggetto del contratto assume carattere più o meno rigoroso in relazione alla natura ed al contenuto del negozio. In particolare, se oggetto del contratto è un genus od una prestazione fungibile, è sufficiente l'indicazione della categoria di appartenenza della cosa o della prestazione; mentre, ove si tratti di una species o di una prestazione infungibile gli elementi di individuazione debbono essere più precisi. Pertanto, nell'ipotesi di cosa futura, come un fabbricato in costruzione, deve essere lasciato un margine di discrezionalità al costruttore, potendo taluni adattamenti rendersi necessari nel corso di esecuzione dell'opera.