(massima n. 1)
Non č configurabile un motivo di revocazione allorquando il comportamento asseritamente doloso della parte poteva desumersi dalla stessa lettura della sentenza di primo grado e doveva quindi essere fatto valere come motivo di appello. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse vizio revocatorio l'omessa prospettazione, nell'ambito di una causa contumaciale di rilascio di uno stabile ottenuto a titolo di locazione, la deduzione di una occupazione abusiva senza titolo, che ben poteva desumersi dalla sentenza di primo grado).