(massima n. 1)
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad oggetto unicamente la verifica della legittimitā della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte: pertanto l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual č quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non č censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con la sola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia completamente mancate od assolutamente carente.