(massima n. 1)
Posto che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, deve affermarsi che, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, il ricorso, per qualificarsi come ammissibile, deve rivolgersi contro ciascuna di queste, in quanto l'eventuale suo accoglimento non toccherebbe le ragioni non censurate e la decisione impugnata resterebbe ferma in base ad esse. (Nella specie, la S.C., investita con ricorso avverso una sentenza di rigetto di un'opposizione all'esecuzione in tema di obblighi di fare riferibili ad una decisione definitiva contenente la statuizione di condanna all'arretramento di una costruzione rispetto al confine legale, lo ha respinto sul presupposto che lo stesso era stato fondato solo sul profilo concernente la trasformazione della struttura del manufatto da demolire come elemento sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, trascurandosi l'altro aspetto logicamente correlato, pure evidenziato nella sentenza impugnata, secondo cui il rispetto dell'obbligo imposto dal giudicato non dipendeva dalla condizione della costruzione ma solo dalla sua distanza dal confine).