(massima n. 1)
In tema di esimente di cui all'articolo 53 c.p., con riferimento all'azione di risarcimento danni per le lesioni personali causate dall'uso delle armi da parte del pubblico ufficiale, poiché il fondamento e la giustificazione di tale disposizione sono da individuarsi nella necessità di consentire al medesimo di utilizzarle al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, è da ritenersi legittimo l'uso delle armi solo in presenza della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza attiva, le quali richiedono l'impiego della forza fisica o morale e non sono, perciò, configurabili nel caso di fuga, che realizza soltanto una resistenza passiva, se non effettuata con modalità che mettano a repentaglio l'incolumità del terzo. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva accolto la domanda per avere ritenuto che il colpo lesivo era stato sparato dalla pistola del convenuto carabiniere ad una distanza di oltre due metri, ciò escludendo la possibilità di supporre che lo sparo fosse stato accidentale, durante la colluttazione, deponendo invece a favore della versione fornita dall'attore, secondo cui il colpo era stato sparato mentre egli stava per allontanarsi dal suo antagonista volgendo allo stesso le spalle).