(massima n. 1)
Nel giudizio di impugnazione per nullità di un lodo arbitrale, la competenza a conoscere del merito, dopo l'esaurimento della fase rescindente, presuppone un lodo emesso da arbitri effettivamente investiti di potestas iudicandi la violazione del contraddittorio, pur costituendo un vizio idoneo a determinare la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 9) c.p.c., non integra una situazione di totale carenza di potere degli arbitri e di inesistenza del lodo, sicché, accertata la nullità del lodo per aver gli arbitri pronunciato su una o più domande senza il rispetto del principio del contradditorio (perché proposte solo nella comparsa conclusionale), il giudice dell'impugnazione deve esperire il giudizio rescissorio.