(massima n. 1)
La revocazione delle sentenze pronunciate dal giudice tributario č ammissibile anche nel caso di contrasto con un precedente giudicato, ai sensi dell'art. 395, numero 5, c.p.c., poiché, lą dove l'art. 64, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, menziona gli accertamenti di fatto, intende riferirsi anche allo specifico motivo di revocazione costituito dall'errore (revocatorio) sul «fatto» dell'esistenza di un precedente giudicato esterno formatosi tra le stesse parti.