(massima n. 1)
Ai fini della fattispecie revocatoria di cui all'art. 395, n. 3, c.p.c. (ritrovamento di uno o pił documenti decisivi che la parte non abbia potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario), č sufficiente l'assenza di colpa del soccombente nella mancata produzione del documento medesimo, di cui egli non abbia nemmeno potuto chiedere l'esibizione per avere ignorato, in modo incolpevole, la sua esistenza e la persona che lo deteneva, non richiedendosi anche che la mancata produzione sia imputabile a fatto dell'avversario.