(massima n. 1)
Il giudice di merito, per stabilire se sussista il nesso di causalità materiale richiesto dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale tra un'azione o un'omissione ed un evento deve applicare il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 c.p. Pertanto, alla stregua di ciò, se la condotta della vittima si inserisce in una serie causale avviata da altri, concorrendo alla produzione dell'evento dannoso, il suo apporto non vale ad interrompere quella serie in quanto non è possibile distinguere fra cause mediate o immediate, dirette o indirette, precedenti o successive e si deve riconoscere a tutte la medesima efficacia ; l'interruzione si verifica, invece, se la condotta della vittima, pur inserendosi nella serie causale già intrapresa, ponga in essere un'altra serie causale eccezionale ed atipica rispetto alla prima, idonea da sola a produrre l'evento dannoso, che sul piano giuridico assorbe ogni diversa serie causale e la riduce al ruolo di semplice occasione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta di tale principio, ha confermato la sentenza di merito impugnata con la quale era stato ritenuto con riguardo ad un giudizio di responsabilità extracontrattuale a carico dell'appaltatore e dell'esecutore dei lavori relativi alla posa in opera di una porta in ferro di un garage che si era sganciata dai sostegni che la reggevano per il difettoso sistema di apertura ed aveva travolto, causandone la morte, una signora che se un soggetto costruisca o sistemi una porta in modo che si scardini e produca un danno per il semplice fatto di venire aperta, la serie causale riconducibile a tale soggetto non rimane interrotta dal comportamento della vittima che, pur consapevole del pericolo ed invitata a non aprire la porta, la apra e ne provochi con questo solo atto lo scardinamento, non presentando tale comportamento il carattere di atipicità ed eccezionalità ).