(massima n. 1)
La deliberazione di una società cooperativa edilizia - tanto se presa dall'assemblea nell'esercizio dei suoi poteri, quanto se adottata, per delega statutaria, dal consiglio di amministrazione - che, in pregiudizio del diritto acquisito dal socio in forza di prioritaria prenotazione e nel concorso delle condizioni previste dalla legge o dallo statuto, dia luogo ad assegnazione di alloggi a favore di altri soci è riconducibile all'ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, per contrarietà a norme imperative, atteso che la disciplina corporativistica è improntata, con carattere non derogabile di essenzialità ed imperatività, al rispetto dello scopo mutualistico (art. 2511 c.c., art. 9/A del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche) e del principio del concorso paritario dei soci al conseguimento degli alloggi in base a condizioni predeterminate in via generale dalla legge e dallo statuto. Pertanto, l'impugnazione di tale deliberazione da parte del socio pretermesso non è soggetta al termine previsto dall'art. 2377 c.c. bensì a norma dell'art. 2379 c.c. (applicabile in forza del rinvio dell'art. 2516 c.c.) è imprescrittibile.