(massima n. 1)
Ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione necessaria la esatta indicazione delle disposizioni di legge delle quali viene lamentata l'inosservanza, né la corretta menzione dell'ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia. Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti l'omessa pronuncia da parte del giudice del merito ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ancorché la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale (art. 360, primo comma, numero 3, c.p.c.), anziché sotto il profilo dell'error in procedendo (in relazione al numero 4 del citato art. 360).