(massima n. 1)
Ai fini della configurazione della trasferta del lavoratore (da cui consegue il suo diritto a percepire la relativa indennitā) che si distingue dal trasferimento (il quale comporta l'assegnazione definitiva del lavoratore ad altra sede diversa dalla precedente), č necessaria la sussistenza del permanente legame del prestatore con l'originario luogo di lavoro, mentre restano irrilevanti, a tal fine, la protrazione dello spostamento per un lungo periodo di tempo e la coincidenza del luogo della trasferta con quello di un successivo trasferimento, anche se disposto senza soluzione di continuitā al termine della trasferta medesima. L'accertamento degli inerenti presupposti č riservato al giudice del merito ed č incensurabile in sede di legittimitā se adeguatamente motivato. (Omissis ).