(massima n. 1)
In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la carenza della potestas iudicandi degli arbitri č questione che attiene alla validitā del compromesso o della clausola compromissoria, nonché ai relativi limiti sostanziali e temporali, o alla composizione del collegio arbitrale. Pertanto, a mente dell'articolo 829 c.p.c., il quale regola tassativamente le ipotesi che consentono di impugnare per nullitā il lodo arbitrale, non č consentito far valere con il relativo giudizio il vizio di motivazione del lodo arbitrale, ad esclusione dell'ipotesi in cui essa manchi del tutto.