(massima n. 1)
In base al testo dell'art. 398, quarto comma, c.p.c., così come novellato dalla legge n. 353 del 1990, la sospensione del procedimento di cassazione, nella pendenza di un giudizio di revocazione, non consegue automaticamente alla proposizione della revocazione, ma può essere disposta, su istanza di parte, dal giudice della revocazione, qualora ritenga tale impugnazione non manifestamente infondata; né la sospensione può essere disposta ai sensi dell'art. 295 c.p.c., mancandone i relativi presupposti di pregiudizialità logica o giuridica tra controversie, dato che nel giudizio di revocazione la fase rescindente ha per oggetto l'accertamento del denunciato vizio della sentenza impugnata e non l'esistenza o il contenuto del rapporto giuridico in ordine al quale la sentenza stessa abbia giudicato, mentre solo l'eventuale fase rescissoria viene a rinnovare il giudizio su tali punti.